Il possessore di una cambiale,
sia esso una banca o meno, in caso di mancato pagamento si può adoperare per effettuare il protesto della cambiale.
Nel caso in cui la cambiale sia stata girata e poi non pagante in questo caso si può effettuare un' azione di regresso cambiaria verso i giranti della medesima cambiale.
L'azione di regresso viene quindi rivolta contro gli obbligati di regresso, ossia chi gira il pagherò e il traente e i giranti nel caso della tratta.
Il creditore potrà rivolgersi all'ultimo dei girante o a uno qualunque dei giranti presenti sulla cambiale, scegliendo chi secondo lui può consentirgli un più rapido recupero del credito.
Per poter dar corso all'azione di regresso è però condizione necessario aver fatto redigere l'atto di protesto così che risulti evidente l'effettivo mancato pagamento.
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