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Accollarsi mutuo casa del costruttore

L’acquirente che si accinge ad acquistare un immobile in costruzione, spesso si vede proporre dal costruttore, l’attribuzione di una quota del mutuo edilizio che grava sull’immobile. Il cliente, non è obbligato ad accettare, benché il costruttore insisterà affinché egli accetti, questo perché se l’acquirente decidesse di sottoscrivere un mutuo alternativo, la quota e le spese per l’apertura del mutuo ad egli spettante, graverebbe direttamente sull’impresa: pur essendo una condizione possibile e facilmente risolvibile per l’impresa, la questione diverrebbe spinosa qualora tale comportamento sia adottato da più acquirenti.

Per far fronte a tale problema, in casi in cui la condizione economica della ditta costruttrice verta in cattive acque, viene richiesto all’acquirente che intende sottoscrivere un altro tipo di mutuo, di rogitare l’unità con un pagamento in contanti, e per reintegrare le somme versate, di sottoscrivere il mutuo alternativo in un secondo momento.

E’ altresì vero che l’attribuzione di una quota del mutuo edilizio, riduce fortemente per l’acquirente, i costi notarili, che sarebbero pari solamente alla quota di proprio interesse; ma accollarsi una quota di mutuo edilizio, significa spesso accettare dei termini che in realtà non si conoscono.

Ad esempio: il mutuo edilizio ha un tasso d’interessi pari al 4,5%, per una durata complessiva di vent’anni, e per la richiesta complessiva di 100.000€, ed una rata mensile di 633€; mentre il mutuo alternativo prevede un tasso d’interesse al 4%, con stessa durata e stessa richiesta di debito, ma con 2000€ di spese notarili interamente a proprio carico. In questo caso si richiederà un finanziamento pari a 102.000€, che con il tasso d’interesse applicato a 4% darà vita ad una rata mensile di 618€, con un risparmio mensile di 15€: al termine del mutuo quindi, si saranno risparmiati 3.600€ (15€ x 240 rate), nonostante il maggior costo iniziale del mutuo.

Al momento della richiesta dell’attribuzione della quota di mutuo edilizio, l’acquirente può accettare con riserva: è infatti suo diritto conoscere i termini e le condizioni del mutuo, e dopo e solo dopo accettare. Particolare attenzione inoltre, va posta al conteggio degli interessi: questi infatti dovranno essere proporzionali agli importi degli acconti di coloro i quali scelgano di liquidare in contanti l’acquisto, e solo a partire dalle relative scadenze di pagamento.

Infine i mutui edilizi possono essere accollati solo in misura pari all’80% del controvalore immobiliare: l’acquirente che non disponga della cifra necessaria, dovrà ricorrere ad ogni modo ad un mutuo alternativo.

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