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Penale estinzione anticipata mutuo tasso fisso o variabile

Estinguere, in parte o totalmente, il mutuo anticipatamente, è cosa che permette il risparmio degli interessi non ancora maturati, ma implica il pagamento di una penale di restituzione anticipata, in misura percentuale prevista dal contratto di mutuo sottoscritto, adeguata alla somma anticipatamente estinta.

A tale principio fanno eccezione tutti quei mutui esentati per legge, dall’anticipata estinzione: il Decreto Bersani, nella Legge n° 40 del 2 Aprile 2007 (ex Legge n° 7 del 31 gennaio 2007) annulla qualsiasi pretesa di risarcimento per estinzione anticipata, nel caso in cui

1. Il contratto di mutuo sia stato sottoscritto prima del 2 Febbraio 2007
2. Il finanziamento sia stato richiesto da persone fisiche per l’acquisto o la ristrutturazione di un immobile adibito ad uso abitativo o per lo svolgimento della propria professione.

Tale Decreto inoltre, stabilisce una quota massima per le estinzioni anticipate dei mutui sottoscritti sino al 2 Aprile 2007, ed autorizza i mutuatari a richiedere rinegoziazione del debito qualora si riscontri nel proprio contratto una quota superiore a quanto previsto per tale clausola.

Inoltre, la Legge 244 del 24 dicembre 2007, stabilisce che tale diritto è valido anche se il mutuo proviene da un contratto preesistente: ad esempio nel caso di un’impresa costruttrice, che non gode dell’esclusione della penale, il cliente accollante ha diritto a pretendere l’applicazione dei vantaggi garantiti dalla legge.

Le percentuali delle penali di estinzione anticipata variano a seconda del tipo di mutuo sottoscritto:

Mutui a tasso Variabile

La percentuale massima della penale per estinzione anticipata del mutuo, varia in base al periodo temporale in cui si decide di procedere:

Prima di tre anni prima della scadenza: 0,50%

Durante il corso del terz’ultimo anno: 0,20%

Da due anni prima della scadenza in poi: nessuna

Inoltre, grazie alla clausola di salvaguardia, se la penale risulta uguale o minore al limite massimo stabilito, il cliente avrà diritto ad uno sconto del 0,20% sulla percentuale concordata.

Ad esempio: se il cliente fa richiesta di estinzione prima dei tre anni dal termine del mutuo, e la penale da pagare sarebbe superiore allo 0,50%, la stessa verrebbe riformulata in tale percentuale; se la penale corrisponde allo 0,50%, il cliente ha diritto di pagare una quota massima pari allo 0,30% per applicazione della clausola di salvaguardia (0,50% - 0,20%), anche se la penale fosse fissata allo 0,25%, il cliente pagherebbe solo lo 0,05% (0,25% - 0,20%).

Mutui a Tasso fisso

Per i mutui sottoscritti fino al 31 Dicembre 2000, valgono le clausole su citate, per quelli sottoscritti dal 1 Gennaio 2001 invece, le penali massime per estinzione anticipata sono così commisurate:

Entro la prima metà del mutuo: 1,90%

Dalla metà del mutuo fino a quattro anni prima della scadenza: 1,50%

Durante il corso del terz’ultimo anno: 0,20%

Da due anni prima della scadenza in poi: nessuna

Se la penale del mutuo sottoscritto è pari o inferiore alle percentuali su citate, si sfrutta la clausola di salvaguardia che da diritto ad una riduzione dello 0,25% per percentuali superiori all’1,25%, e di 0,15% per percentuali inferiori all’1,25%.

Ad esempio: un mutuo sottoscritto con penale al 3%, può essere estinto entro la prima metà della sua durata, pagando una penale dell’1,90%; se la penale corrispondesse invece all’1,50%, avendo diritto ad una riduzione dello 0,25%, si pagherebbe una somma pari all’1,25% come penale (1,50% - 0,25%, o solo lo 0,85% se la percentuale richiesta nel mutuo fosse pari all’1% (1% - 0,15% per clausola di salvaguardia).

Mutui a tasso Variabile

Se si è sottoscritto un mutuo a tasso variabile, nel momento in cui si decide di estinguere il proprio debito anticipatamente, le percentuali delle penali per tale procedura variano a seconda del tasso di ammortamento (variabile o fisso appunto) che si sta pagando in quel momento.

Le percentuali di sconto del debito varieranno quindi adeguate al tipo di tasso in vigore al momento della richiesta di estinzione anticipata, seguendo le percentuali ad esse associate.

Il cliente è tutelato dalla legge, in quanto la Banca non può rifiutare l’adeguamento delle penali alle percentuali massime stabilite: per richiedere tale servizio, il mutuatario deve presentare alla Banca un atto sostitutivo di notorietà, richiedendo l’adeguamento della penale al proprio tipo di debito.

Vedi anche: Conviene estinguere un mutuo?

1 commento:

  1. Quindi la legge Bersani non può essere applicata in settori diversi da quelli dei mutui per casa o ristrutturazione? Ad esempio nel caso di estinzione anticipata di un prestito auto
    non vale la stessa normativa? Grazie.

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