Blog di informazione sui mutui, i prestiti, i finanziamenti e le carte di credito.

In Primo piano:
- Mutuo Prima casa - Cessione del quinto - Finanziamento auto

QUANDO LA BANCA PUÒ CHIEDERE IL RIMBORSO IMMEDIATO

La sottoscrizione di un mutuo presso una banca, comporta l’accettazione di un clausola sempre valida chiamata “risoluzione del contratto”, che autorizza l’istituto di credito a richiedere l’immediato rimborso di tutto il credito. E’ questa una situazione assai rara ma probabile, che comporta l’avvio di procedure giudiziarie a carico del debitore, nei casi che andremo adesso ad elencare.

Ritardato pagamento delle rate

Il primo e più frequente caso che fa rivalere la banca della clausola di risoluzione del contratto, è per il ritardato pagamento delle rate del mutuo sottoscritto. Se una rata infatti, non viene pagata tra il trentesimo e centottantesimo giorno dalla sua scadenza, la banca ha il diritto di richiedere il rimborso immediato di tutto il credito; e, come cita l’articolo 40 del Testo Unico Bancario, la banca ha il diritto di appellarsi alla risoluzione del contratto nel caso in cui il ritardato pagamento di una rata si sia verificato per sette volte anche non consecutive.

Quindi: se una rata viene pagata in ritardo ma nel periodo di tempo compreso tra il trentesimo ed il centottantesimo giorno dalla sua scadenza, non darà diritto alla banca di avvalersi della clausola di risoluzione del contratto, ma se a scadenza del centottantesimo giorno la rata non viene saldata, subentrerà il “mancato pagamento”, che darà diritto alla banca di appellarsi alla clausola su citata, e di dare avvio ad una serie di pendenze complementari a carico del debitore. Quest’ultimo infatti, non potrà saldare il suo debito immediatamente, ma dovrà prima pagare le spese legali, le coperture assicurative ed eventuali altri costi sostenuti dalla banca per conto del debitore, poi gli interessi di mora, e solo alla fine saldare la rata non pagata.

Dissesto economico

Altro caso in cui la banca può richiedere la risoluzione del contratto, è quello presuntivo del dissesto economico: ossia quella condizione in cui, il mutuatario, si trovi in gravi difficoltà economiche alla quali non riesce a far fronte.

Sono considerate dissesto economico ad esempio, un semplice protesto, la riduzione della consistenza patrimoniale del debitore, o se l’immobile sia ipotecato o su di esso penda il sequestro conservativo; anche la vendita di titoli o immobili che non vengono reinvestiti dal mutuatario, rappresentano dissesto economico.

Falsificazione della documentazione

Altro caso, purtroppo ricorrente ma spesso proposto da operatori del settore poco seri, che da alla banca il diritto di richiedere la risoluzione del contratto, è quella in cui l’istituto si accorga, anche mesi o anni dopo aver finanziato il mutuatario, che la documentazione fornita al fine di ottenere il mutuo sia stata falsificata.

Nessun commento:

Posta un commento



Per pubblicare gli annunci sul sito web utilizziamo aziende pubblicitarie indipendenti. Queste aziende possono utilizzare questi dati (che non includono il tuo nome, indirizzo, indirizzo email o numero di telefono) sulle tue visite a questo e altri siti web per creare annunci pubblicitari su prodotti e servizi che potrebbero interessarti. Se desideri ulteriori informazioni a questo proposito e per conoscere le opzioni disponibili per impedire l'utilizzo di tali dati da parte di queste aziende, fai clik qui.