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Azione di regresso del garante di un mutuo

Se siamo i garanti di un mutuo allora dobbiamo sapere che nel caso in cui dobbiamo pagare la rata del nostro garantito, dopo averla pagata potremo muoverci contro di lui per recuperare quanto da noi pagato.

In tal caso si dice che il fideiussore si surroga al creditore e tenta il recupero del credito.

Quindi non sarà la banca a recuperare il credito dal cliente, avendolo recuperato da noi, bensì saremo noi e a nostre spese a poter procedere al recupero del medesimo credito.


  1. Art. 1950 del codice civile: Il fideiussore che ha pagato ha regresso contro il debitore principale, benché questi non fosse consapevole della prestata fideiussione.
    Il regresso comprende il capitale, gli interessi e le spese che il fideiussore ha fatte dopo che ha denunziato al debitore principale le istanze proposte contro di lui.
    Il fideiussore inoltre ha diritto agli interessi legali sulle somme pagate dal giorno del pagamento. Se il debito principale produceva interessi in misura superiore al saggio legale, il fideiussore ha diritto a questi fino al rimborso del capitale.
    Se il debitore è incapace, il regresso del fideiussore è ammesso solo nei limiti di ciò che sia stato rivolto a suo vantaggio.
  2. Art. 1951 del codice civile: Se vi sono più debitori principali obbligati in solido, il fideiussore che ha garantito per tutti ha regresso contro ciascuno per ricevere integralmente ciò che ha pagato.
  3. Art. 1952 del codice civile: Il fideiussore non ha regresso contro il debitore principale se, per avere omesso didenunziargli il pagamento fatto, il debitore ha pagato ugualmente il debito. Se il fideiussore ha pagato senza averne dato avviso al debitore principale, questi può opporgli le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore principale all’atto del pagamento. In entrambi i casi fatta salva al fideiussore l’azione per la ripetizione contro il creditore.
  4. Art. 2871 del codice civile: Diritti del terzo datore che ha pagato i creditori iscritti o ha sofferto l’espropriazione. Il terzo datore che ha pagato i creditori iscritti o ha sofferto l’espropriazione ha regresso contro il debitore. Se vi sono più debitori obbligati in solido il terzo che ha costituito l’ipoteca a garanzia di tutti ha regresso contro ciascuno per l’intero (1292 e seguenti). Il terzo datore ha regresso contro i fideiussori (1936 e seguenti) del debitore. Ha inoltre regresso contro gli altri terzi datori per la loro rispettiva porzione (1299) e può esercitare, anche nei confronti dei terzi acquirenti, il subingresso previsto dal secondo comma dell’Articolo 2866.

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