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Convenienza del leasing immobiliare contro un mutuo

Il Leasing immobiliare, fra le forme di leasing esistenti, rappresenta nel nostro Paese il segmento più rilevante. Può essere erogato sia per immobili già costruiti, sia per edifici in fase di costruzione. La maggiore flessibilità dei parametri di ammortamento lo rende infatti spesso più vantaggioso del mutuo che, fatta eccezione per le oscillazioni garantite dal tasso d’interesse variabile, è dotato di un’impostazione più rigida rispetto al leasing.

Il periodo di ammortamento dei canoni può variare da un termine minimo di 96 ad uno massimo di 240 mesi, anche se solitamente non si superano mai i 144 mesi.

La maggiore convenienza del mutuo rispetto al leasing si avrà quindi solo in caso per periodi di ammortamento molto lunghi. Il leasing, in quanto forma di finanziamento più flessibile, si adatta bene alla maggiore o minore disponibilità di liquidità da parte dell’investitore. Il punto di partenza è infatti la maxirata iniziale che oscilla tra il 10 ed il 30 %. Maggiore sarà la maxirata da versare minore sarà il tasso dei canoni mensili e di conseguenza minore risulterà essere la somma corrispondente al riscatto finale che varia dal 1 al 30 %.

Un altro indiscutibile vantaggio del leasing immobiliare rispetto al mutuo è di natura prettamente fiscale, in particolare per il sistema azienda. Con il mutuo infatti il fisco permette la deduzione degli interessi ma non della quota di capitale. Mentre in caso di leasing con durata di almeno 8 anni i canoni mensili sono interamente deducibili.

Inoltre, le normative emanate dal Ministero delle Finanze rendono, da alcuni anni, questa forma di finanziamento più vantaggiosa anche per i privati e non solo per il mondo delle imprese. Dall’agosto 2005 infatti, la società di leasing che acquista un immobile incaricata da un privato potrà detrarre l’IVA. In questa risoluzione è stabilito che: “ possono essere assimilate alle imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la costruzione o la rivendita dei fabbricati o le porzioni di immobili”. Questo darà al cliente la possibilità di usufruire dell’immobile, senza esserne proprietario fino al termine del contratto di leasing. Inoltre non sarà costretto a dichiarare rendite catastali tassabili e non dovrà pagare l’imposta del 2 % prevista sui mutui per la casa.

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